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Capitoli veneranda confraternita

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Capitoli sulla Veneranda Confraternita di Bernezzo sotto il titolo della Santissima Annunziata di Maria Vergine

Art. 1


La società sarà composta di uomini e di donne, i primi chiamati con nome di Confratelli, le seconde di Consorelle, la qual denominazione dovrà ricordare a tutti la fratellanza che si ha in Gesù Cristo.


Art. 2


Si nomineranno in issa società annualmente diversi ufficiali (gli attuali massari) secondo le regole e modi infra stabiliti, cioè un Priore e sotto Priore, tesoriere, segretario, due consuttori (consiglieri) e quattro visitatori degli infermi.

Art. 3


Si provvederà un Cappellano Sacerdote pel servizio dell'Oratorio (il luogo di preghiera, ossia la Chiesa) ed assistenza spirituale dei Confratelli con convenevole emolumento ed un Sacrestano a cui si fisserà un onesto stipendio e ciò tutto a spese della Confraternita.

Art. 4


Con tutta proprietà e pulitezza sarà mantenuto l'Oratorio, ed a questo fine una volta ogni mese si dovrà scopare, e due volte l'anno si leverà in ogni parete la polvere e le tele dei ragni.

Art. 5



Gli attori avranno le suppellettili ed ogni cosa necessaria al Santo Sacrificio e ad essi si avrà tutta la riverenza con riporvi niente sopra e non permettere che alcuno ad essi s'appoggi.

Art. 6



Sia nella sacrestia che nel coro dovrà risplendere l'ordine e la pulitezza evitando ogni confusione e tumulto, e concorso di persone inutili specialmente in tempo dell'ufficiatura ed altre funzioni, e sarà proibito ad ogni donna di passare o fermarsi in questi luoghi in ogni tempo.

Art. 7


Si appenderanno nel coro due cataloghi, uno dei Confratelli e l'altro delle Consorelle da stare sempre affissi, più due tabelle di Confratelli e Consorelle defunti in cui siano descritti tutto l'anno ed una tavola perpetua dei benefattori, benefizi, legati (donazioni in cambio di una messa annuale in perpetuo) e pesi della Confraternita.

Art. 8


Non si introdurrà alcuna nuova divozione, né si esporrà reliquia, immagine, simulacro oltre agli esistenti né si formerà alcun confessionale oltre a quello del Cappellano senza particolare licenza del Signor Vicario Generale.

Art. 9


Alla porta dell'Oratorio non si potrà affiggere alcun editto, lettera, pastorale od altro scritto senza la permissione del Sig. Arciprete, come neppure alcun cartello d'indulgenze senza l'approvazione del Sig. Vicario Generale.

Art. 10


In ogni giorno festivo dell'anno, il Giovedì Santo e sempre che si farà l'ufficiatura ciascun confratello non legittimamente impedito v'interverrà e procurerà d'assistere pregando o cantando secondo la propria capacità.

Art. 11


L'offizio da recitarsi non sarà altro che quello della Beata Vergine approvato dalla Santa Chiesa per la Confraternita e si distribuirà così, che nel mattino si reciti fino a nona (tra le 2 e le 3 pomeridiane) inclusivamente e la sera il Vespro e Compieta (verso le 6).

Art. 12


Nel giorno solenne della Titolare si canterà il Mattutino e le Lodi e nelle altre feste dell'anno solamente le Lodi ed il Vespro e nel rimanente sarà in arbitrio dei Confratelli il cantare o recitare.

Art. 13


Qualora non vi sia officio di prima o seconda classe, in ogni prima domenica di ciascun mese come in ogni altra festa avanti cui sia passata a miglior vita un Confratello, si reciterà il Vespro, mattutino e Lodi dei defunti ancor che sia già sepolto il cadavere o poscia si reciterà il Vespro e compieta della festa secondo il solito.

Art. 14


Il Priore né qualsiasi altro officiale non potrà eleggersi il suo successore, ma bensì il primo col parere dei consuttori in occasione dell'elezione proposta a tutta l'adunanza proporrà tre soggetti abili sopra i quali unicamente dovranno ricadere tutti i voti dei Confratelli.

Art. 15


L'eletto sarà sempre quello che avrà conseguito maggior numero di voti e per essi uguali sopra i tre soggetti, sarà preferito il maggior d'età.

Art. 16


Nel fare la scelta dei proponendi non avrà luogo tra il Priore e consuttori l'impegno o la briga, ma dal medesimo solo si guarderà chi sia più frequente agli uffizi e più esemplare e più capace.

Art. 17


Quando un particolare riguardo abbia fatto eleggere ed ascrivere nel ruolo dei Confratelli, allievi minori d'anni quindici, non potrà questi fino all'età compiuta dare il voto nell'elezione degli ufficiali, come neppure gli accettati fino passato l'anno di loro accettazione.

Art. 18


Dovendosi tutti i contratti de' corpi pubblicare acciòché ognuno vi possa attingere non sarà licito agli Ufficiali o ad alcun altro loro attenente in primo grado far nessuna sorta di contratto riguardo l'interesse della Confraternita.

Art. 19


Le spese cospicue pella Confraternita non si faranno senza permesso del Signor Abate o Vicario Generale, quelle ordinarie che si fanno per l'Oratorio saranno approvati dal sig. Arciprete, e tutte le anzidette ed ogni altra non si potrà fare senza il voto dei Confratelli.

Art. 20


Chiunque vorrà esser ascritto alla Confraternita dovrà far constare d'esser giunto all'età d'anni quindici, se figlio di famiglia d'aver il consenso del suo padre, e d'essere di buoni costumi ed inclinato alla pietà ed alla divozione.

Art. 21


Sarà abolito intieramente il costume di ascrivere Confratelli e consorelle alla Confraternita a loro insaputa, e nessuno d'ora in poi sarà Confratello senza la sua dimanda ed accettazione giusta la formula prescritta.

Art. 22


La recitazione dell'Ufficio si farà con chiarezza senza confusione e troncamento di parole, senza framischiarvi discorsi inutili, senza precipitazione, non anticipando una parte del coro avanti che l'altra abbia terminato e colla dovuta riverenza ed attenzione.

Art. 23


Accioché l'Officiatura resti ordinata si deputeranno cinque Confratelli dei più frequenti al coro, ai quali solo spetterà l'intonare le antifone, e si alleneranno alcuni figliuoli per l'età e voce capaci a cantare i versetti con procurar loro qualche maestro di canto.

Art. 24


Per tempo colla campana si darà il segno d'ogni funzione col campanello in principio del'Ufficiatura e d'ogni altro atto comune, e sarà distribuito in modo che sia comodo ai Confratelli il radunarsi e terminare gli uffici prima che nella Chiesa Parrocchiale si dia principio alle proprie funzioni.

Art. 25


Ogni Confratello si accosterà ai SS. Sacramenti una volta al mese e specialmente la domenica seconda.

Art. 26


Nelle adunanze da farsi secondo il bisogno della Confraternita non vi saranno impegni, contese, tumulti ed altre cose disdicevoli al luogo ed alla carità e massimamente nell'elezione del Priore, ma ognuno esporrà modestamente il proprio parere rimettendo l'elezione al Priore e ai consuttori.

Art. 27


Nella mattina di S. Giovanni Evangelista secondo il solito coll'intervento del sig. Arciprete per voti segreti si farà l'elezione d'un nuovo priore, il cui antecessore passerà all'ufficio di sotto Priore, e il sotto Priore di tesoriere.

Art. 28


Non si potrà eleggere a detti uffici se non chi sarà d'un età valevole a reggere una società, cioè nessuno minore di anni venticinque, né chi è debitore alla Confraternita o ad altra Compagnia, né chi non interviene agli uffizi, ed avesse qualche vizio pubblico.

Art. 29


Nell'accettazione de' Confratelli e Consorelle si opererà la formula prescritta nel libro dell'Uffizio della compagnia ed assisteranno ad ognuna il signor Cappellano, alcuni Ufficiali e non meno di tre Confratelli.

Art. 30


Non si potrà accettare in Confratello alcun perturbatore della pubblica quiete o processato o scandaloso o chiunque non abbia adempiuto al precetto pasquale altrimenti sarà cancellato dal catalogo dopo la terza ammonizione da farsi coll'intervallo d'un mese l'una dall'altra.

Art. 31


Gli accettandi come gli accettati ed espulsi descritti nel paragrafo antecedente non potranno essere ricevuti di bel nuovo per Confratelli, senza che abbiano prima dato segni di emendazione.

Art. 32


Sarà indispensabilmente necessaria la dispensa del signor Abate o Vicario Generale per fare processioni fuori dell'Abazia, né se ne farà alcuna straordinaria nell'Abazia senza il consenso del Sig. Arciprete, e tutti si regoleranno in maniera che alle ventiquattro ore siano terminate.

Art. 33


Nelle processioni e sepolture usciranno dall'Oratorio i Confratelli tutti insieme vestiti dell'abito e precedendo la Croce cammineranno ordinati due a due con gravità e raccoglimento, e nelle processioni del SS. Sacramento senza cappuccio.

Art. 34


Ogni processione comincerà sempre dall'adorazione del SS. Sacramento nella Parrocchia, in quella del Giovedì Santo od in altre di penitenza sarà vietato ogni sorta di disciplina, catene, croci o simili, né si farà uso di machine se non previa approvazione.

Art. 35


Si terranno tre libri nella Confraternita ben ordinati cioè uno dove saranno notati tutti i Confratelli e Consorelle colla data dell'anno e giorno della loro accettazione, nel secondo le entrate ed uscite della Confraternita e nel terzo gli Ordinati.

Art. 36


I conti annuali suddetti saranno riconosciuti da due Confratelli pratichi ed imparziali e nella festa antecedente al rendimento si esporrà alla pubblica lettura de' Confratelli, quindi si presenterà annualmente al sig. Arciprete o altro delegato dal Superiore per l'opportuna approvazione e sottoscrizione. Si custodiranno sotto chiave i suddetti libri, tutte le scritture, lettere, documenti e decreti fatti nelle visite pastorali per lo spirituale governo della Confraternita.

Art. 37


Morendo qualche confratello, interverrà alla di lui sepoltura la Confraternita, ed a questa dovranno pagare gli eredi pagare la solita cera. E seguita la morte di un Confratello veramente povero si accompagnerà similmente alla sepoltura e per quanto alla cera si farà al giudizio degli Ufficiali.

Art. 38


Si costituirà un procuratore che possa in ogni evento agire avanti qualsiasi giudice ecclesiastico o secolare a nome della Confraternita e questi qualora sia notaio sarà sempre il Segretario.

Del Cappellano


Nel primo giorno di Pasqua di Pentecoste del corpo del Signore senza licenza particolare non celebrerà nell'Oratorio, ma nella Parrocchia e nelle altre feste dell'anno celebrerà nell'Oratorio dopo il mattutino e lodi.



Nei giorni festivi ed in occasione d'esercizi, missioni, giubilei come nei giorni feriali assisterà alle Confessioni per quel tempo che carità gli suggerirà e richiedendolo il bisogno.



Interverrà alle sepolture ed alle funzioni che si faranno nella Confraternita come alle sepolture che si faranno per carità né pretenderà cosa alcuna salvo nelle sepolture in cui dagli Eredi del defunto vi si distribuisca la cera nel qual caso avrà l'emolumento fissato.



Invigilerà acciò sia nell'Oratorio come nella sacrestia vi sia la decenza degli altari, la proprietà nelle suppellettili, nella lingeria, e a tal fine farà due volte all'anno visite per riformare ciò che sarà bisogno e per far provvedere quanto sarà necessario.



Venendo infermo qualche Confratello, lo visiterà sovente, confortandolo e disponendolo ai SS. Sacramenti.


Del Priore e sotto Priore


Il Priore come capo della società precederà col buon esempio a tutti, cioè sarà vigilante ed assiduo all'officiatura, alle processioni, sepolture ed altre adunanze, attento acciò ogni Ufficiale faccia il suo dovere, ed oculato operatore acciò tutto si faccia a tempo e con bell'ordine.



Spetterà al Priore il fissare le ore per l'ufficiatura processioni, sepolture, intimar ogni adunanza da farsi, stabilire il termine per essa, e preventivamente dovrà manifestare agli Ufficiali o consuttori la causa.



Sarà suo obbligo insieme a due altri Ufficiali far ogni visita a nome della Confraternita, papar richiesta al sig. Arciprete per cantar le messe consuete e presiedere agli Ufficiali ed alle adunanze.



Il sotto Priore farà le veci del priore in ogni atto e funzione in caso d'assenza e d'impedimento (del Piore).

Del tesoriere


Terrà tutto il sussidio del denaro della Confraternita e nella sacrestia custodirà sotto chiave i libri dell'entrata e dell'uscita regolandoli come sopra.



Userà ogni attenzione per riscuotere i crediti della Confraternita, incontrandone dei vecchi la cui situazione sia difficile, li proporrà nelle adunanze; servendosi possia de' mezzi in essa suggeriti per riscuoterli, ed infine dell'anno darà nota distinta sui restanti.



Prima di far alcuna spesa o sborsare qualche somma dovrà avere avuto ordine dalla Confraternita e trattandosi di spese vistose osserverà il paragrafo 19.



Regolerà con esattezza i cataloghi dei Confratelli e Consorelle aggiungendo gli ascritti e togliendo i trapassati, e con pari esattezza regolerà pure le due tabelle dei defunti come al paragrafo 7.



Nel giorno stabilito dal Priore presenterà il libro del suo maneggio alla Confraternita e renderà fedelmente conto e ragione d'ogni cosa rimettendo il restante fondo al suo successore.

Del Segretario


Alla custodia del Segretario resterà affidato il libro degli Ordinati non che tutte le scritture, documenti e decreti relativi alla Confraternita.



Opererà quanto ne' suddetti capitoli può riguardare il suo servizio, ed il tutto procurerà di eseguire puntualmente.

Del Sacrestano


Terrà pure ben netto e pulito anche l'esterno istesso dell'oratorio, e per quanto dipende da lui procurerà d'impedirvi ogni tumulto e tutto ciò che esser potrebbe disdicevole avanti la casa di Dio.

Dei capitoli


I sudetti capitoli si leggeranno due volte l'anno in piena udienza nel coro della Confraternita, come altresì ad ognuno che si accetti in Confratello o Consorella, acciò possano dai medesimi osservarsi.

Fine dei capitoli

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