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Statuto figlie di Maria

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Statuto della compagnia delle Figlie di Maria sotto il titolo del SS. ed Immacolato cuore di Maria, canonicamente eretta nella chiesa parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo Comune di Bernezzo

Art. 1


La compagnia delle Figlie di Maria sotto il titolo del SS. ed Immacolato Cuore di Maria è eretta nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo di Bernezzo all'altare dell'Addolorata.

Art. 2


Tutte le Figlie della Parrocchia sono invitate a farsi inscrivere in questa Compagnia e quelle che vi si ascrivono, si intendono etiamdio, e sono contemporaneamente asceitte alla Congregazione del SS. ed Immacolato Cuore di Maria per conversione dei peccatori di questa parrocchia eretta. Si formerà però un altro registro a parte per le Figlie aggregate alla Compagnia.

Art. 3


Nulla si esige all'occasione dell'ammissione nella Compagnia. Si accettano le offerte che volontariamente verranno fatte.


Art. 4


La divisa della compagnia delle Figlie di Maria sarà un velo bianco di mussolina che dal capo pende sugli omeri fino ai talloni, camice di Percal con un cordone di lana azzurro, che servirà da cintura. (Si tollererà però interinalmente il solo velo di mussolina per dar tempo alle aggregate di provvedersi il camice). Il velo, camice e cordone cederanno alla Compagnia quando per qualsiasi motivo di morte, matrimonio od altro venisse un'aggregata ad uscire dalla compagnia, e resteranno per fondo alla Compagnia in vantaggio delle Figlie povere. Quelle che avranno sorelle non ancora vestite le quali vogliano entrare nella Compagnia potranno ad esse rimettere il loro abito.

Art. 5


Una Priora, una vice-Priora, e due Massare saranno le Ufficiali della Compagnia. La Priora dura un solo anno in Uffizio e quindi è rimpiazzata dalla massara più anziana che passa al grado di Priora; la massara meno anziana passa a prima massara e la Priora resta vice-Priora. Viene ogni anno nella festa primara eletta dal Parroco una nuova massara sulla tripla nota che presenterassi dalla Priora e massare in attività. Nessuna delle associate può essere nominata Priora se prima non ascesa per la scala delle massare. In caso straordinario venga nell'anno a mancare la Priora od una Masara, ne farà le veci interinalmente la vice-Priora.

Art. 6


Il Consiglio Amministrativo della Compagnia avrà a Presidente nato il Parroco, ne saran menbri la Priora in attività, la vice-Priora e le due massare, ad eguaglianza di voti prevarrà il voto del Parroco.

Art. 7


Sarà speciale incombenza della Priora di dirigere la Compagnia nelle processioni e funzioni sacre secondo gli ordini del Parroco, e di avvertire al buon costume delle associate. Le due massare e segnatamente la più anziana devon tener conto di tutte le offerte e limosine si' in natura che in moneta, come etiamdio delle spese che si faranno nel corso del anno, nei quindici giorni susseguenti alla festa principale della Compagnia, presentarne il conto al Parroco, il quale trovandolo regolare lo rassegnerà al Consiglio d'Amministrazione per la discussione ed approvazione.

Art. 8


Le entrate sopperiranno alle spese delle suppellettili, cera, arredi a decoro del proprio altare nonché alle spese per maggior decoro della festa principale e delle altre funzioni della Compagnia. Non si potrà fare spesa che non sia approvata dal Parroco. Il residuo avanzo sarà ogni anno, alla resa dei conti versato nella cassa parrocchiale, ritirando la Priora un certificato sottoscritto dal Parroco e dal Priore del SS. Sacramento attestante la somma depositata per essere ritirata all'evento d'un bisogno di spesa.

Art. 9


Le Massare della Compagnia passeranno nei tempi consuetudinali alla colletta della granaglia, come si fa dalle altre Compangie.

Art. 10


La Compagnia interverrà a tutte le sepolture delle aggregate alla Compagnia a gratis per le povere. Alle altre sepolture non interverrà se non è invitata. Il diritto di sepoltura è fissato in lire 4, conché la Compagnia accenda tre torchie, di cui due d'una libbra, ed una d'una libbra e sei once da portarsi in mano dalla Priora e dalle due Massare. Se si mette cera nuova, si devono dare alla Compagnia 3 torchie, una d'una libbra e 6 once e due d'una libbra. Duplicandosi la cera alla Confraternita si duplicherà anche a questa Compagnia.

Art. 11


Si raccomanda alle aggregate la frequenza ai Sacramenti, almeno una volta il mese, l'assiduità ai Catechismi e alle funzioni parrocchiali, la morigeratezza, il ritiro e la Devozione a Maria Santissima che tutte le Figlie devono venerare come loro Madre. L'incondotta sarà un giusto motivo d'esclusione alla quale si procederà dal consiglio.

Art. 12


La festa primaria della Compagnia è il Cuor di Maria che celebrasi la domenica terza dopo Pentecoste. In questa vi sarà la Comunione generale con qualche solennità ed il primo giorno non impedito l'anniversario con benedizione per le sorelle defunte.

Art. 13


La Compagnia interverrà a tutte le processioni generali della Parrocchia, anche a quella della domenica terza d'ogni mese dal invenzione all'esaltazione della croce. Non si potranno far processioni fuori i limiti della Parrocchia senza approvazione per iscritto di Mons. Vescovo della Diocesi.

Art. 14


All'adorazione del SS. Sacramento alle Quarant'ore la Priora coll'aiuto delle Massare formerà l'elenco delle consorelle destinate all'Adorazione a cui dovranno assistere per turno due per volta vestite dell'abito per il tempo loro fissato.

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